Consultazione pubblica di cui alla delibera 17/21/CONS – pianificazione LCN
Premesso che la partecipazione della sottoscritta associazione REA è mirata a ricondurre il MISE e l’Autorità al rispetto dei principi della libertà d’impresa, del pluralismo nell’uso dei mezzi di comunicazione, della massima occupazione e della libertà del cittadino di informare ed essere informato e che l’eventuale uso distorto o elusivo dei principi costituzionali verranno segnalati sia all’opinione pubblica sia impugnati davanti alla Magistratura. Ciò premesso, si comunica quanto segue.
A distanza di ben undici anni dalla prima pianificazione LCN della tv post analogica, contemplata nella delibera 366/10/CONS, annullata dal Consiglio di Stato, e successiva delibera 237/13/CONS, si sono consolidate nuove abitudini dell’utenza nel frequentare i canali televisivi preferiti.
Dovendo nuovamente ripianificare la numerazione sul telecomando, con prevedibili disagi per l’utenza e per le imprese, è profittevole apportare alcuni miglioramenti compensativi all’attuale assetto LCN ma è impossibile non ingenerare una incontrollata turbativa nel mercato della pubblicità per la quale ancora una volta sarà la piccola e media impresa a pagarne le spese dal momento che a veicolare i bandi LCN per l’accesso alla nuova numerazione sarà il DPR 146/17 con i suoi discriminanti requisiti (Segnalazione AGCM del 19 gennaio 2021 inviata a Presidente del Consiglio, Presidente della Camera, Presidente del Senato, Ministro dello Sviluppo Economico).
La predetta turbativa è duplice. Una all’interno della libera concorrenza tra le locali, l’altra nel mercato nazionale dove troveremo le reti nazionali ex analogiche piazzate saldamente alle numerazioni tradizionali, quindi sempre visibili dall’utenza, mentre le locali saranno scompaginate nel video su numerazioni diverse con perdite di ascolto e pubblicità per il giusto tempo di un possibile fallimento di tutto il settore se a ciò si aggiungesse il gravissimo disagio che dovrà subire a seguito del differenziato passaggio dal DVB –T al DVB-T2 per il quale si stima che almeno il 65% dei televisori non saranno idonei alla ricezione del nuovo standard già a partire dal 1 settembre 2021.
Al fine di minimizzare i predetti scompensi si propone di non procedere nella ripianificazione LCN lasciando l’attuale o, quanto meno, di introdurre norme di salvaguardia sia per le emittenti locali storiche ex analogiche sia per quelle emittenti che nel frattempo hanno investito in LCN a titolo oneroso.
Pertanto, se proprio bisogna ripianificare, è opportuno procedere ragionando per un assetto LCN coordinato con un parallelo piano di assegnazione della capacità trasmissiva disponibile che non potrà essere accettata seguendo gli stessi requisiti del DPR 146/17 a meno che il MISE non introduca norme di tutela per il proseguimento dell’esercizio televisivo attraverso l’assegnazione di almeno un’altra frequenza a disposizione delle locali e/o un minimo vitale di 1 – 1.2 Mbit/s a ciascun FSMA legittimamente operante.
A tale scopo sarebbe utile rinviare la presente consultazione all’indomani delle decisioni del MISE.
Se tale proposta sarà accolta, cosa questa che riteniamo sacrosanta per non aggiungere altra crisi al comparto, si potrebbe prevedere un piano di assegnazione LCN ben dimensionato alle necessità delle emittenti locali con una riserva di numeri per i canali storici ex analogici meritevoli di essere posizionati tra i primi numeri del primo arco. In tal caso va da sé la necessità di inserire nell’allegato A) della delibera 17/21/CONS, la definizione “canali nativi digitali locali post analogici: canali irradiati da soggetti titolari di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in ambito locale, mai diffusi in tecnica analogica”.
A tal proposito:
- non si condivide la destinazione del n. 10 del primo arco alle emittenti consorziate o di emittenti regolate da intese private ai sensi dell’articolo 29 del Testo Unico;
- si propone un diversificato punteggio di anzianità di servizio, quale: nativi digitali 4 punti; nativi digitali che hanno investito in LCN 7 punti; digitali ex analogici 10 punti
Si ritiene di riservare adeguata numerazione alle minoranze linguistiche.
Riguardo ai requisiti della qualità della programmazione si osserva quanto segue:
- In linea di principio il numero dei dipendenti, per definizione, fa occupazione ma non qualità. Tuttavia, poiché è legato al DPR 146/17, non si condivide il calcolo del punteggio in base alla media degli occupati nel biennio 2018-2019. Si propone valido il biennio precedente alla data della domanda (2020 – 2021) per la semplice ragione che il requisito non può escludere le imprese che hanno assunto nonostante la crisi pandemica;
- Modalità di calcolo indicatore indici di ascolto (Auditel) – si fa presente che appena il 25% dell’emittenza televisiva locale risulta iscritta alle indagini di ascolto Auditel. Pertanto, per le emittenti sprovviste di dati di ascolto, poiché è impensabile che abbiano ascolto insignificante o pari a zero, altrimenti non esisterebbero come imprese operanti in 45 anni di attività, si propone di attribuire a tutte un punteggio pari al punteggio minimo attribuito alla emittente iscritta ad Auditel nella stessa area territoriale.
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