L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, d’intesa con il Ministero delle Comunicazioni e con il Dipartimento della Protezione Civile, ha promosso la costituzione del “Circuito nazionale dell’informazione di emergenza” (CNIE) al fine di sostenere, sotto il profilo della comunicazione, e gratuitamente per i cittadini, l’azione del Dipartimento della Protezione Civile nei casi di necessità e urgenza provocati da calamità naturali e d’altra natura. La costituzione del Circuito, con la firma delle due convenzioni da parte rispettivamente delle Associazioni rappresentative delle imprese private di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale legittimamente operanti e degli Operatori dei servizi di comunicazione mobile e personale, è avvenuta martedì 28 settembre a Roma, presso la sala verde di Palazzo Chigi, alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri e di altre numerose cariche dello Stato.
Di tale Circuito fanno parte gli operatori di telefonia mobile; le imprese private di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale iscritte alle Associazioni aderenti; nonché la Concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo in virtù della Convenzione Stato – RAI e del contratto di servizio stipulato con il Ministero delle Comunicazioni.
L’idea della costituzione del Circuito nazionale dell’emergenza nasce dalla constatazione che in caso di calamità o anche nelle politiche di prevenzione delle emergenze, la corretta e tempestiva informazione dei cittadini costituisce strumento essenziale di salvaguardia della vita delle persone, al pari degli interventi emergenziali propriamente detti.
Con specifico riguardo alle emittenti radiotelevisive, questa consapevolezza ha trovato peraltro conferma nel principio contenuto nell’articolo 6, comma 1 della legge n. 112/04, che stabilisce che “l’attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale”.
Quanto agli operatori di telefonia mobile si deve ricordare che l’articolo 7 bis del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, stabilisce che i soggetti “(…) operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni utile informazione e collaborazione al Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilità delle necessarie risorse“.
Il terzo grande protagonista dell’informazione d’emergenza assieme alle emittenti radiotelevisive private ed agli operatori di telefonia mobile è la Rai, affidataria del servizio pubblico generale radiotelevisivo. La RAI è direttamente destinataria da parte del legislatore di funzioni di terminale dell’informazione d’emergenza. In particolare essa è chiamata dall’articolo 6 comma 4 della legge 112/04 ad “assicurare prestazioni di utilità sociale”, e dall’articolo 17 comma 2 a trasmettere gratuitamente messaggi di utilità sociale o di interesse pubblico richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Peraltro, essa svolge i suoi compiti sulla base di un contratto nazionale di servizio in cui l’obbligo di assicurare tali prestazioni è ulteriormente declinato.