DECRETO ROTTAMAZIONE
La battaglia si vince proseguendo l’azione legale verso la Corte Costituzionale e Strasburgo
Carissimi,
sono ad aggiornarvi sul ricorso che abbiamo presentato al Tar del Lazio relativo alla richiesta di annullamento della delibera 480/14/CONS con la quale, L’AGCOM, su indicazione del MiSE, ha depennato dal PNAF 74 frequenze ritenute interferenti ai segnali dei Paesi confinanti. Le nostre ragioni esposte nel ricorso sono riassunte in tre questioni: 1) la responsabilità della accertata interferenza che, secondo noi, è da attribuirsi esclusivamente all’AGCOM e al MiSE per aver incautamente pianificato frequenze non coordinate. Pertanto è stato chiesto di sostituire le 74 frequenze con altre coordinate senza costringere le emittenti alla dismissione degli impianti; 2) la legge prevede la garanzia per l’emittenza locale di vedersi assegnare almeno un terzo delle frequenze coordinate. Tale percentuale non è stata rispettata. Pertanto nel ricorso si richiedeva la revisione del PNAF anche in termini di redistribuzione della capacità trasmissiva disponibile per un uso più efficiente dello spettro come prevede la legge; 3) infine, la nostra tesi giuridica mette in evidenza l’incostituzionalità della Delibera dal momento che viòla l’articolo 21 della Costituzione nella parte dove i mezzi di comunicazione (le frequenze) non vengono assegnate in modo equo e di pari qualità tra i soggetti privilegiando le reti nazionali a discapito delle locali. Il ricorso, come ricorderete, concludeva richiedendo la sospensiva della dismissione delle frequenze, prevista per il 31 dicembre 2014, dall’art.6, comma 8, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. La sospensiva non fu concessa per la motivata ragione del TAR secondo la quale il pericolo della chiusura dell’attività non era imminente in quanto mancavano gli atti normativi relativi alla dismissione delle frequenze indicati, successivamente, nel Decreto del 17 aprile 2015.
L’atto normativo della procedura per la dismissione delle frequenze (rottamazione + manifestazione interesse per altra frequenza) è stata pubblicata il 30 ottobre 2015 scorso con la Determina Direttoriale della DGSCER nella quale sono indicate le forme e le modalità di presentazione delle domande. Esaminando tale determina abbiamo riscontrato una contraddizione rispetto al rassicurante orientamento del TAR espresso nella Ordinanza del 9 aprile 2015 relativa alla richiesta di sospensiva della delibera 480/14/CONS. La contraddizione è che mentre il TAR affermava:“ Considerato che …….. la esecuzione della suddetta delibera richiede un complesso di attività ed operazioni che, stando alle dichiarazioni rese in udienza dal difensore delle Amministrazioni intimate, sono ancora in fase iniziale e non attestano un pregiudizio definitivo già configurabile per le posizioni soggettive dedotte dalla ricorrente sotto diversi profili” , il Ministero, indicando la data del 1° dicembre 2015 quale tempo ultimo ed inderogabile per presentare le domande per la rottamazione, oltretutto con l’obbligo di rinuncia a qualsiasi diritto derivante da “evento o azione” (ad esempio sentenze favorevoli del TAR e/o successiva azione di impugnazione delle nuove graduatorie), di fatto ha disatteso l’orientamento del TAR sotteso ad auspicare l’emissione degli eventuali atti procedurali per le domande dopo la discussione di merito del ricorso REA.
A questo punto, il 12 novembre 2015, abbiamo ritenuto opportuno rivolgere al TAR una ulteriore istanza di sospensiva della Delibera 480/14/CONS affinché si potesse fermare l’efficacia della Determina Direttoriale fino alla discussione di merito. Il 13 novembre 2015, il TAR, anziché esprimersi sulla richiesta di sospensiva della 480/14/CONS, si esprimeva sulla Determina Direttoriale a firma Dottor Antonio Lirosi emettendo il Decreto n. 5053/2015 in cui si afferma “….meritevole di dedotta preoccupazione circa la irrevocabilità dei contenuti delle domande relative alla dismissione delle frequenze interferenti, da presentare entro il termine del 1° dicembre 2015 per l’eventualità di un accoglimento di merito del ricorso. Valutata, pertanto la possibilità alla stregua del necessario contemperamento degli interessi configgenti, di accogliere l’istanza di decreto cautelare con escluso riferimento al profilo da ultimo indicato” . In sostanza il TAR ha sospeso l’articolo 3, comma 4, del decreto direttoriale del 30 ottobre per la parte in cui non “ammette domande di partecipazione condizionate ad alcun evento o azione” cioè ripristinando gli eventuali esiti favorevoli dei contenziosi in atto sulla dismissione delle frequenze. Il merito di tale pronunciamento sarà trattato il 2 dicembre 2015.
A questo punto, abbiamo provveduto a notificare al TAR un altro ricorso, a supporto del primo relativo all’annullamento della 480/14/CONS, per motivi aggiuntivi insistendo sulla violazione degli artt. 21, 97 e 41 della Costituzione, richiedendo di sollevare giudizio incidentale di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte, quindi, richiedendo nuovamente la sospensiva fino alla prossima Camera di Consiglio che dovrebbe tenersi entro l’anno 2015.
Dunque, i legali stanno lavorando sulla tesi della incostituzionalità di tutto il pacchetto normativo del DTT con particolare riferimento all’illegale PNFA per la violazione dei criteri di uguaglianza sulla qualità delle frequenze assegnate alle Reti nazionali rispetto a quelle assegnate alle locali che ha prodotto il contenzioso interferenziale interno ed estero oltre alla violazione del sacro principio sulla neutralità dello Stato rispetto all’esercizio della libertà d’espressione concessa ai cittadini dall’articolo 21 della Costituzione. Insomma è una battaglia che interessa tutte le emittenti non solo quelle toccate dalla delibera 480/14/CONS in quanto se la Corte dovesse pronunciare l’incostituzionalità del pacchetto del DTT, AGCOM e MISE saranno costrette a rivedere tutta la pianificazione con il criterio di assegnazione delle frequenze “coordinate” e del diritto ad almeno “un terzo della capacità trasmissiva” che assicurerebbe a tutte le ex analogiche di trasmettere con pari diritti delle Reti nazionali. Su questa tesi, l’unica vera via, la REA non molla l’osso. E’ decisa ad andare avanti, se necessario, fino ad arrivare alla Corte Costituzionale e di Strasburgo.
Con la sospensiva ottenuta il 13 novembre, siamo al punto di svolta per un percorso diverso di quello finora perseguito e ci fa ben sperare nella vittoria finale. Però, se dobbiamo proseguire o meno nell’azione giudiziaria, prima di tutto, a crederci dovranno essere le emittenti in quanto è una battaglia che non si fa né con la zavorra al piede degli opportunisti né con i fichi secchi.
In sostanza le battaglie legali sono belle, ma le costose spese per affrontarle dovranno essere sostenute dalle emittenti non dalla REA!!. Si tratta di affrontare il percorso della Corte Costituzionale e/o di Strasburgo, costituendo un FONDO di SOLIDARIETA’ per il DIRITTO A TRASMETTERE in LIBERTA’ che riesca a raccogliere almeno 50.000 mila euro per le relative spese di giudizio. Considerato che le emittenti sono 450, basterebbe un contributo irrisorio di 112 euro pro capite per tentare una bellissima avventura legale come quella che ci vide vincenti con la sentenza della Corte n. 202 del 1976. Sappiamo, però, che nessuno si potrà illudere di vedere l’adesione compatta delle 450 imprese esistenti. La previsione più rosea è che aderiscano alla volontà di lotta almeno 200 di esse. Pertanto i titolari delle emittenti televisive locali che intendono proseguire nell’azione legale proposta dalla REA
SONO INVITATI
a sottoscrivere il sotto riportato modulo di adesione impegnandosi a versare la somma di euro 250,00 per ogni diritto d’uso posseduto.
La REA, una volta conteggiate le somme sottoscritte, ma non ancora versate, verificato il raggiungimento della somma minima prevista di 50 mila euro per proseguire l’azione legale, s’impegna a darne pubblico avviso sul sito www.reasat.eu invitando i sottoscrittori al relativo versamento per la costituzione del FONDO SOLIDARIETA’ DIRITTO A TRASMETTERE IN LIBERTA’.
Entro il 29 dicembre 2015, probabile data prevista per la decisione finale del TAR, dobbiamo sapere di quali somme dispone il Fondo per poter programmare l’eventuale proseguimento dell’azione legale. Ovviamente, se le sottoscrizioni pervenute non saranno sufficienti a raggiungere i 50 mila euro previsti,
VORRA’ DIRE CHE LA REA SI RITIRERA’ DEFINITIVAMENTE IN BUON ORDINE LASCIANDO CHE OGNUNO SE LA CAVI DA SOLO
Nell’ipotesi contraria, cioè che arrivino, come si spera, le 200 previste sottoscrizioni con l’impegno a versare,
LA REA PARTIRA’ ALL’ATTACCO PER OTTENERE LA VITTORIA FINALE IN CORTE COSTITUZIONALE O A STRASBURGO
Si avverte che, una volta sottoscritto l’impegno bisognerà onorarlo con il successivo versamento con i tempi e le modalità che verranno comunicati dalla REA. Le eventuali non augurabili defezioni verranno segnalate pubblicamente all’attenzione di tutta la categoria.
In sostanza, la REA ci mette la competenza, l’impegno spassionato in tutto e per tutto, ma le spese legali per proseguire devono essere adeguatamente sostenute dagli editori.
Non ho altro da dirvi che raccomandarvi di aderire subito e di girare la presente lettera ai colleghi di vostra conoscenza in modo che nessuno possa dire “l’avessi saputo…”.
Vi ringrazio per l’attenzione e cordiali saluti.
San Cesareo, 23 11 2015
REA – Radiotelevisioni Europee Associate
(Antonio Diomede, Presidente)
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Sottoscrizione Fondo Solitarietà Diritto a Trasmettere in Libertà
(da spedire a info@pec.reasat.eu entro il 31 dicembre 2015) )
Io sottoscritto ……………………………………………………….in qualità di legale rappresentante della
società ………………………………………………………………… Partita IVA/CF………………………………………………
sede legale in ………………………………………………………. via…………………………………………………………………
operatore di rete di mux intero o parte di mux utilizzato ………………………………………………………………
telefono ………………………………. fax…………………………………..e mail ………………………………………………….
PEC ………………………………………… Facebook …………………………… Twitter ………………………………………
Condividendo la lettera REA del 23 novembre 2015 per la costituzione del Fondo Solidarietà Diritto a Trasmettere in Libertà, SOTTOSCRIVO la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta) che m’impegno a versare con le modalità successivamente indicate dall’associazione.
Data ………………………………. firma ……………………………………………………
Nota: per ogni diritto d’uso posseduto sottoscrivere un impegno separato al fine di versare tante quote quante sono i mux interi o parte dei mux utilizzati
Ritengo validissima l’ azione sulla ripartizione delle frequenze coordinate,oggi tutte assegnate alle nazionali.
Questa volta se non ci uniamo, ancora una volta nessuno ci difenderà, e sarà l’ultima.